Loading...

Società

“Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un'impresa: la sua reputazione ed i suoi uomini.” (Henry Ford)

L'IMPORTANZA DELLA SCELTA INIZIALE

Le società sono strumenti: devono aiutare gli imprenditori a svolgere la loro attività di impresa e devono farlo bene. Le società, se sono fatte bene, sono strumenti potenti. Così come per l’escursionista avere l’equipaggiamento giusto fa spesso la differenza tra la vita e la morte, così per l’imprenditore avere una società ben calibrata sulle proprie esigenze fa la differenza tra il successo e il fallimento. Un motto scout recita: “Non esiste buono o cattivo tempo. Esiste buono e cattivo equipaggiamento.”. Ebbene, lo stesso vale per l’imprenditore: iniziare un’attività non essendosi dotati di un buon tipo di società, di uno statuto efficiente, se le cose si mettono male, può costare molto caro.


I DIVERSI TIPI DI SOCIETA’

Società di persone o società di capitali?

Società cooperativa o società consortile?

Aiutati da una buona consulenza notarile, sono queste le prime domande che ci si dovrebbe porre prima di costituire una società. Capire le differenze tra un tipo ed un altro, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tipologia, è fondamentale per decidere quale fa al caso nostro.

 

Le c.d. “società di persone”

Società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.) sono società di persone, nelle quali l’elemento “personale” prevale sul “capitale”.

Se l’attività ha natura commerciale, allora le alternative possibili tra le società di persone, sono la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.).

Se l’attività che vogliono svolgere i soci, invece, è agricola, o comunque non commerciale (ad esempio, gestione immobiliare) il tipo societario previsto dalla legge è la società semplice (s.s.).

Per quanto riguarda la gestione previdenziale, nella s.n.c. tutti i soci devono essere iscritti all’INPS, in quanto imprenditori, mentre nella s.a.s. sono i soci accomandatari devono necessariamente effettuare i versamenti previdenziali.

Nella s.n.c. tutti i soci possono concorrere all’amministrazione della società (in via congiunta o con firma disgiunta) e tutti sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Nella s.a.s. invece si distinguono i soci accomandatari, che svolgono il compito di amministratori e che rispondono illimitatamente per i debiti della società, e i soci accomandanti, che non rispondono dei debiti ma non possono però ingerire nella gestione. Svolgono pertanto il ruolo di investitori, partecipano alla società e alle sue decisioni principali (modificare lo statuto, trasformarla, cambiare amministratori) ma non alle scelte quotidiane nel rapporto con i terzi.

 

Le c.d. “società di capitali”

Società a responsabilità limitata (S.R.L.), società per azioni (S.P.A.) e società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) sono società di capitali, nelle quali l’elemento capitalistico prevale su quello personale.

Le S.R.L. sono circa un milione in Italia, e sono, attualmente, il tipo societario più diffuso anche in Europa.

Le ragioni del successo di questo tipo di società sono due: da un lato, la responsabilità limitata, e cioè il fatto che i soci non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società; dall’altro lato, la flessibilità della disciplina, che permette di realizzare, con una buona consulenza notarile, praticamente tutte le esigenze di una piccola o media impresa.

Nella S.R.L. degli eventuali debiti risponde solo il patrimonio della società, mentre i soci, proprio in virtù della responsabilità limitata, non devono attingere ai capitali e ai beni personali per pagare le somme dovute ai creditori.

È una società flessibile: nello statuto si possono stabilire tante regole diverse sia con riguardo all'amministrazione della società, che con riguardo ai poteri che possono essere attribuiti anche personalmente ai singoli soci. Per personalizzare in maniera corretta ed efficiente una S.R.L. è, però, necessaria una consulenza notarile attenta e tagliata “su misura”.

Recenti modifiche normative hanno previsto che la S.R.L. ordinaria possa essere costituita anche con un capitale minimo pari a 1 euro. Non è vero, quindi, che solo le S.R.L.S. possono avere un capitale minimo di 1 euro: si può costituire anche una SRL con capitale inferiore a 10.000 euro.

Le S.P.A. e le S.A.P.A. sono società poco diffuse e nelle quali il capitale sociale è suddiviso in azioni.

 

Le società cooperative, le società consortili e le società benefit

Le società cooperative perseguono uno scopo c.d. “mutualistico”: esse, cioè, mirano a fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Le società consortili, invece, perseguono il c.d. “scopo consortile”, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Le società benefit sono società che hanno la particolarità di perseguire, oltre allo scopo di dividere gli utili prodotti nell’esercizio della loro attività economica, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Novità