Donazione

DONAZIONI

“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere.” (Albert Einstein)

 

DONAZIONE IN PIENA PROPRIETA'

Accade spesso che una persona voglia fare una donazione ad un parente o (anche se più raro) ad un estraneo. Donare, dare qualcosa senza chiedere nulla in cambio è segno di grande generosità.

Proprio per queste caratteristiche l'atto di donazione è un contratto molto delicato: esso costituisce un "anticipo" della propria successione e bisogna, quindi, considerare gli effetti che una donazione potrà produrre sul proprio asse ereditario. Le donazioni, infatti, possono essere impugnate se ledono la "quota di legittima" del coniuge, dei genitori o dei figli: proprio al fine di evitare il sorgere di liti che possono portare a cause civili lunghe e costose, è fondamentale  discutere e programmare queste scelte con il notaio.

Contatti, dunque, il nostro studio: avrà così modo di confrontarsi e di scegliere il modo più sicuro per realizzare i propri desideri.


DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO

Accade di frequente che qualcuno intenda donare un bene immobile, ma allo stesso tempo riservarsi la possibilità di continuare a godere del bene, e se del caso di metterlo a reddito, finchè rimane in vita.

La legge prevede a tal riguardo uno specifico strumento: la donazione della nuda proprietà per il donatario (cioè per colui che riceve la donazione) con la contestuale riserva di usufrutto vitalizio per il donante.

Con questo strumento si permette a chi dona di conservare la disponibilità del bene fino a che sarà in vita. Il diritto di usufrutto, infatti, come suggerisce lo stesso nome, è il diritto di usu-fruire di un bene, il diritto, cioè, di usarlo e di trattenerne i frutti (cioè di metterlo a reddito)

E così:

- l’usufrutto garantisce al donante che fin quando egli sarà in vita, potrà utilizzare il bene, e se lo desidera, metterlo a reddito;

- la nuda proprietà garantisce al donatario (colui che ha ricevuto la donazione) di diventare pieno proprietario (e, quindi, di poter disporre del bene a suo piacimento) quando si estinguerà l’usufrutto.

Tale tipo di donazione, molto vantaggiosa anche dal punto di vista fiscale, deve essere attentamente discussa e pianificata con il notaio.


DONAZIONE DI DENARO

E' frequente il caso di un genitore o di un nonno che vogliano donare del denaro a un figlio o a un nipote (o a qualcun altro). La via usualmente praticata è quella di un bonifico.

Si tratta, tuttavia, di un errore clamoroso.

La donazione, infatti, se è di importo significativo, per essere valida deve essere fatta tramite atto pubblico. In sua assenza, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, il trasferimento del denaro è considerato invalido e quindi il donante o i suoi eredi avranno il diritto di richiedere indietro la somma donata.

Se si vuole dare stabilità e sicurezza a tale donazione, ed evitare dolorose liti ereditarie, è quindi assolutamente consigliato rivolgersi al notaio.


DONAZIONI INDIRETTE

Si verifica spesso che un figlio compri una casa, ma che il denaro per l'acquisto sia fornito dai genitori. Questa è quella che si chiama una "donazione indiretta": la casa è formalmente acquistata a titolo di vendita, ma è come se fosse donata dai genitori. E' una cosa naturale e frequente: in molti casi l’aiuto della famiglia è necessario per l’acquisto della propria prima casa.

Segnalare la donazione indiretta nell’atto notarile ha diversi vantaggi:

- è una scelta di trasparenza che, lasciando traccia del dono effettuato, tutela gli altri figli e il coniuge;

- è una scelta fiscalmente vantaggiosa, perché è esente da imposte e non porta all’erosione della franchigia sull'imposta di donazione.

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